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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 269 del 14/05/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1949)
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli agenti addetti ai, pubblici servizi di trasporto in
concessione, collocati anticipata mente in quiescenza a norma del
regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16
giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del
Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e' riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 1948,
il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata
a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti
alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti
erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di eta' e di
servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19
ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a
carico delle Casse speciali e' riconosciuto il diritto ad una
maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad
essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti
alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i
normali requisiti di eta' e di servizio previsti dai regolamenti
delle Casse medesime.
Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma
dell'art. 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, e'
mantenuto qualora esso sia per l'agente piu' favorevole di quello
risultante dalla applicazione del precedente comma.
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