Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 277 del 08/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1949)
Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  19  del  testo  unico  della  legge comunale e provinciale,
approvato  con  regio  decreto  3  marzo  1934, n. 353, e' abrogato e
sostituito dal seguente:
  "Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.
  "Esercita,  le  attribuzioni  a  lui  demandate  dalle  leggi e dai
regolamenti  e  promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni
tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
  "Vigila  sull'andamento  di  tutte  le  pubbliche Amministrazioni e
adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili
nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.
  "Ordina  le  indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni
locali sottoposte alla sua vigilanza.
  "Invia  appositi  commissari  presso  le Amministrazioni degli enti
locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo
o  di  omissione  da  parte  degli  organi  ordinari,  previamente  e
tempestivamente  invitati  a provvedere, atti obbligatori per legge o
per  reggerle,  per  il  periodo  di  tempo  strettamente necessario,
qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
  "Tutela  l'ordine  pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza,
dispone  della  forza  pubblica  e puo' richiedere l'impiego di altre
forze armate.
  "Presiede  gli  organi  consultivi,  di controllo e giurisdizionali
sedenti presso la prefettura".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 marzo 1949

                               EINAUDI

                                                  De GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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