Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 330 del 20/05/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1949)
Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.
La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica.  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo luogotenenziale 23
marzo  1946,  n.  214,  concernente  l'autorizzazione  agli  istituti
esercenti  il  credito  fondiario  ed  agli  altri  enti  od istituti
indicati   nell'art.   4   dello   stesso   decreto,   di   applicare
temporaneamente  un  diritto  di  contingenza  quale  addizionale del
diritto  di  commissione  loro  spettante  sui capitali dati a mutuo,
hanno efficacia anche per l'anno 1949.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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