Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 409 del 25/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1949)
Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei
fabbricati   distrutti   in  conseguenza  degli  eventi  bellici,  il
Ministero   dei   lavori  pubblici  e'  autorizzato  a  concedere  ai
proprietari  singoli  o consorziati un contributo costante per trenta
anni   nella   misura  del  4  per  cento  della  spesa  riconosciuta
ammissibile per la ricostruzione.
  Tale  contribuito  e'  elevato  al  5 per cento per i fabbricati da
ricostruire  nei  Comuni  in  cui  si  sia verificata una distruzione
superiore   al   75  per  cento  dei  vani  destinati  ad  abitazione
preesistenti agli eventi bellici.
  Lo stesso contributo e' elevato rispettivamente ai 5 per cento o al
4,35  per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni
nei  quali  e'  obbligatoria  l'osservanza  delle  norme  tecniche  e
igieniche  di  edilizia  per  le  zone sismiche di prima o di seconda
categoria, sempreche' il fabbricato preesistente non fosse gia' stato
costruito secondo le predette norme.
  Qualora,  il  proprietario  per procurarsi i fondi necessari per la
ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario
o  edilizio  ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo
soccorso  ai  senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi e
corrisposto  agli  istituti  mutuanti  per  una somma non superiore a
quella   del  mutuo,  mentre  l'eventuale  residuo  contributo  viene
corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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