Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 416 del 01/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1949)
Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.
Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di
finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di
guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e
successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli
organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilita'.
In caso di successiva accertata reperibilita', sono reiscritti nei
ruoli, con il proprio grado e la propria anzianita', anche
eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza
stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado.
Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in
aspettativa, per prigionia di guerra a norma delle vigenti
disposizioni.
Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai
prigionieri di guerra.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
