Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 459 del 12/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1949)
Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge
  Art. 1.
  E'  assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza
fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola
1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei
prodotti   e   derivati   destinati   alla,   panificazione  ed  alla
pastificazione  ed  il  ricavo  ottenuto,  in  base alle disposizioni
vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.
  Per   la   determinazione  della  spesa  inerente  ai  cereali,  di
produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo", si tiene conto:
    1) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:
      a) prezzo base;
      b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
      c) maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da
seme  non  utilizzato  per le semine e fatto conferire ai "Granai del
popolo", per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle
disposizioni delle competenti Amministrazioni;
      d) premi di conferimento:
        di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai "Granai del
popolo"  fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina
e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna;
        di  lire  200  a  quintale per i cereali conferiti fino al 10
agosto  1947  per  i  Comuni  di  pianura  e  di collina e fino al 10
settembre 1947 per i Comuni di montagna;
        di  lire  400  o  lire  200  a  quintale  per  i conferimenti
effettuati  posteriormente alle date predette per comprovate cause di
forza maggiore;
        di  lire  200  a quintale per conferimenti effettuati dopo le
date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;
    2)  del costo dei servizi riguardanti la gestione dei "Granai del
popolo".
  Per  la  determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei
cereali,  dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione,
si tiene conto:
    1)  delle  somme  erogate  per  trasporti  eseguiti a termine del
secondo  comma,  lettera  a),  dell'art.  1  del  decreto legislativo
luogotenenziale  22  febbraio 1945, n. 38, del secondo comma, lettera
a)  dell'art.  1  del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre
1945, n. 805, nonche' delle relative spese accessorie;
    2) delle spese di magazzinaggio;
    3) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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