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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 7 della legge 6 luglio 1940, n. 952, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - Le pensioni ed i sussidi per una sola volta, da
assegnare per cessazioni dal servizio successive all'entrata in
vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato
iscritti al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello
Stato, che in base all'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742,
siano, stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni
dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a
speciale disposizione di legge, mantenendo l'iscrizione al Fondo
pensioni anzidetto, ed i relativi assegni di riversibilita'
continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato in base
alle norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale
delle Ferrovie dello Stato.
"Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilita' fisica, come
sulle altre cause di cessazione dal servizio, per il personale di cui
al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi
competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle
pensioni del personale statale.
"L'importo delle pensioni o sussidi e degli assegni annessi di cui
al primo comma del presente articolo, viene ripartito a cura delle
Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni per il personale delle
Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione statale presso la
quale il personale ha prestato servizio. La ripartizione e' fatta in
proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle
Ferrovie dello Stato ed all'altra Amministrazione calcolando tale
durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese.
"Il pagamento di tali pensioni e' effettuato per ogni pensionato su
ruolo e libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per
l'intero importo della pensione e degli assegni annessi, salvo
rimborso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello
Stato delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.
"Le pensioni ed i sussidi per una sola volta assegnati o da
assegnare per cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore
della presente legge, nonche' gli assegni annessi, sono ripartiti tra
il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e
l'altra Amministrazione a norma del terzo comma del presente articolo
ed il pagamento delle due quote continua ad essere effettuato col
ruolo gia' emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni
gia' assegnate e mediante un unico ruolo ed un unico libretto per
quelle da assegnare.
"Le somme anticipate dal Fondo pensioni per il personale delle
Ferrovie dello Stato per conto di altre Amministrazioni statali sono
addebitate a queste ultime insieme con gli interessi relativi.
"Per quanto riguarda il personale passato al Ministero dei lavori
pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base
al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto
lino alla cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di
quiescenza non ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del
bilancio del Ministero suddetto.
"Per il personale che, gia' passato al Ministero dei lavori
pubblici in base al citato decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu
successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si
fa luogo alla ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i
medesimi a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie
dello Stato, a favore del quale vengono acquisite le ritenute
ordinarie e straordinarie effettuate a detto personale durante il
servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici ed i
relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso.
"Per il personale che, giu' passato al Ministero dei lavori
pubblici in base al suddetto regio decreto-legge 4 agosto 1924, n.
1262 ha fatto successivamente passaggio ad altra Amministrazione
dello Stato, il servizio prestato presso il Ministero dei lavori
pubblici si considera, ai fini della ripartizione della spesa della
pensione, come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le
disposizioni di cui al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e
9".