Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 508 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1949)
Utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal
fondo  speciale  previsto dall'accordo italo-americano, approvato con
la  legge  4  agosto  1948,  numero  1108,  di  lire  20  miliardi da
utilizzarsi,  nell'esercizio  1948-49,  per  la  ricostruzione  degli
impianti  e  del  materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il
finanziamento    delle   spese   riconosciute   necessarie   per   la
ricostruzione  delle  ferrovie e delle tramvie concesse all'industria
privata  e  delle  reti  di  trasporti  urbani  esercitate da aziende
municipalizzate  o  in  maggioranza di proprieta' del Comune, nonche'
per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprieta' dello Stato
concesse  in  sola  costruzione  o in corso di completamento da parte
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione.
  Di  tale  somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro
per  i  trasporti  all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per
lavori  e  forniture  interessanti  l'Italia meridionale ed insulare,
integrando   la   somma  stessa  con  altre  lire  1.500.000.000  che
l'Amministrazione  stessa  prelevera'  dalla  parte straordinaria del
proprio  bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo,
assegnate  a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in
concessione  e  le reti di trasporti urbani specificate al precedente
comma,  con  destinazione  di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture
interessanti l'Italia meridionale ed insulare.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022