Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 52 del 03/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1949)
Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.
Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma, dell'art. 24 del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali nell'industria,
modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n.
14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254,
sono sostituiti dai seguenti:
"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia,
professionale sia derivata una inabilita' permanente tale da ridurre
l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i
casi di infortunio e ai venti per cento per i casi di malattia
professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea,
una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa
sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per
cento, aliquota crescente col grado dell'inabilita', come
dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per
cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento per
cento, aliquota pari al grado di inabilita'.
Le rendite mensili sono arrotondate alla decina, piu' prossima: per
eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per
difetto quelle inferiori a detta frazione.
Nei casi di inabilita' permanente assoluta, nei quali sia
indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la,
rendita e' integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta
la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando
l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto
assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
