Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 605 del 08/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1949)
Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia.
Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro per la
revisione toponomastica della Carta d'Italia, di cui al regio decreto
5 marzo 1911 e successive modificazioni, e' composta come segue:
Presidente:
il direttore dell'Istituto geografico militare.
Membri:
il presidente del Comitato nazionale per la geografia del
Consiglio nazionale delle ricerche od un suo delegato;
il direttore dell'Istituto idrografico della marina od un suo
delegato;
il presidente del Touring Club italiano od un suo delegato;
il presidente del Comitato scientifico del Club Alpino italiano
od un suo delegato;
il presidente della Societa' geografica italiana od un suo
delegato;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero dell'interno.
Per la parte che riguarda la loro regione o provincia:
a) il presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo
delegato;
b) il presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo
delegato;
c) il capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia od un
suo delegato;
d) il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine od un suo
delegato;
e) il presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od
un suo delegato;
f) un rappresentante della Deputazione regionale di storia
patria;
g) i direttori degli Istituti di geografia delle universita' o
loro delegati;
h) i direttori di Centri studi regionali o loro delegati.
Segretario:
un funzionario od un ufficiale dell'Istituto geografico
militare, di grado non superiore al settimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- SCELBA - PELLA -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
