Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 608 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1949)
Composizione della Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici, di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.   6  del  regio  decreto-legge  23  gennaio  1936,  n.  264,
concernente  il  riordinamento  del  sistema  e  delle  modalita'  di
concessione  degli  speciali  premi  annui agli ufficiali dei servizi
tecnici  ed  al  personale  tecnico civile dei chimici, convertito in
legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6.  -  Competente  a  formulare al Ministro per la difesa le
motivate  proposte  di assegnazione dei premi o dei compensi speciali
contemplati  dal  presente decreto, sara' una Commissione composta di
un  generale  di  Corpo  d'armata,  designato  dal  Ministro,  che la
presiede,  dell'ispettore  dell'Arma  di  artiglieria,  del direttore
generale  di artiglieria e del maggiore generale del servizio tecnico
di  artiglieria,  oppure  dell'ispettore  dell'Arma,  del genio e del
direttore  generale  del  genio, oppure dell'ispettore generale della
motorizzazione  e  del  maggiore  generale del servizio tecnico della
motorizzazione,  a  seconda della specialita' cui appartengono coloro
ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono.
  "A parita' di voti prevarra' il voto del presidente".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022