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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 622 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1949)
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed
in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere
economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai
dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.
Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi
il caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il
chilogrammo, quello del caffe' i due chilogrammi e quello dello
zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature,
sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale
del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli
stupefacenti e la saccarina.
Quando il peso del caffe' o del cacao oppure dello zucchero,
contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente
comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.
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