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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria
e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di
diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la
garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento
delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un
miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che
intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o
distrutti da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i
decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonche' a
concorrere negli interessi di cui all'art. 2.