Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 7 del 05/01/1949 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1949)
Ammasso per contingente dei cereali, secondo le norme del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949.
Ammasso per contingente dei cereali, secondo le norme del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per la campagna agricola 1948-1949, l'ammasso del frumento, del
granoturco e del risone sara' effettuato per contingente secondo le
norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888.
Sono esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori
che, nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un
obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali,
dedotte le trattenute previste dal decreto legislativo Presidenziale
30 maggio 1947, n. 439.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
GRASSI - PELLA -
- VANONI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli GRASSI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
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1965
1966
1967
1968
1969
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1971
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