Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni
riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo
unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' dal
regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.
Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette
disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi
documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o
reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento
approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237.