Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 717 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1949)
Norme per l'arte negli edifici pubblici.
Norme per l'arte negli edifici pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
nonche' tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di
nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di
edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare al
loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2
per cento del loro costo totale.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di
edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche'
gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non
superiore a 50 milioni.
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che
eventualmente siano state previste per opere di decorazione
generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito
di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra
verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte
mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli
interni.
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