Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 717 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1949)
Norme per l'arte negli edifici pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche con ordinamento autonomo,
nonche'  tutti  gli  enti  pubblici  che provvedano all'esecuzione di
nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici  ed  alla  ricostruzione di
edifici  pubblici  distrutti per cause di guerra, devono destinare al
loro  abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2
per cento del loro costo totale.
  Sono  escluse  da  tale  obbligo  le costruzioni e ricostruzioni di
edifici  destinati  ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche'
gli  edifici  a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non
superiore a 50 milioni.
  A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che
  eventualmente   siano  state  previste  per  opere  di  decorazione
  generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito
di  opere  d'arte  di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra
verra'  devoluto  all'acquisto  ed  all'ordinazione  di  opere d'arte
mobili,  di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli
interni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022