Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 805 del 10/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1949 (suppl. ord.))
Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente logge:
                               Art. 1.

  L'alinea 6) dell'art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n.
1131, e' sostituito, come appresso:
  "6)  le  cose  mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico  o  etnografico,  quando  facciano parte di collezioni o
serie,  che  siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai
sensi  dell'art.  5  della  legge 1 giugno 1939, n. 1089, siano state
notificate entro il 31 dicembre 1948.
  "Qualora  le  cose  mobili  indicate  nel  precedente  comma  siano
alienate,  a  titolo  oneroso,  entro  un decennio dal 28 marzo 1947,
l'esenzione,  viene  revocata, con conseguente nuova liquidazione del
debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al
Ministero  delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente
dell'art.  30  della  legge  1 giugno 1939, n. 1089, anche se intenda
avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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