Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 829 del 04/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1949)
Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.
Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il penultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923,
n. 1491, e' modificato come segue:
"Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per
mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al
regio decreto-legge 18 agosto 1942 n. 1175, e di altre
Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non
superiore al terzo de gli assegni stessi in relazione al trattamento
che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o
l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti
di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido" .
1947
1948
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