Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 86 del 26/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1949)
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Universita' nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perche' celibi.
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Universita' nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perche' celibi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in
ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25
febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si
intendono, ai soli, effetti giuridici, immessi nei ruoli dei
professori universitari, col grado di straordinario, con la
decorrenza piu' utile - in relazione alla data di approvazione degli
atti del rispettivo concorso - entro i limiti stabiliti dall'art. 69
del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Tale decorrenza, tuttavia, non puo' essere anteriore a quella della
immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella
terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato,
e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti,
consegui' la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive
modificazioni.
S'intendono in conseguenza modificate - ai soli effetti giuridici -
le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da
conferire.
Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso
completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto
dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la
successiva applicazione dei precedenti commi.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli
effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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