Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 860 del 12/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1949)
Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 luglio 1945.
Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 luglio 1945.
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I ricorsi per Cassazione in materia, civile, notificati
anteriormente al 1 luglio 1943 e non discussi alla data dell'entrata
in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro
il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla
cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga
presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.
Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la
causa e' stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della
presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione,
provvede a norma dell'art. 377 del Codice di procedura civile. Non e'
necessario rinnovare l'istanza, se la discussione e' rinviata.
Se l'istanza non e' presentata nel termine stabilito, la Corte di
cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di
procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
L'ordinanza, stesa in carta non bollata, dichiara L'estinzione del
processo di cassazione per abbandono del ricorso e condanna il
ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle
spese.
Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia gia'
stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato
anteriormente al 1 luglio 1945, la Corte di cassazione dichiara
estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se
almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso
sia discusso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
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