Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 861 del 22/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1949)
Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.
Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del
1 agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita,
prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli
assegni stessi, e' maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun
figlio di operaio o impiegato.
Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni
familiari del settore dell'industria, di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, e' elevata
al 17,05 per cento.
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