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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 904 del 07/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1949)
Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre
1920, n. 1405, e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere
dal 1 gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi
della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati
al successivo art. 3.
Il contributo e' per quattro quinti a carico del datore di lavoro e
per un quinto a carico del lavoratore ed e' attribuito, per l'1,40
per cento alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla
capitalizzazione.
Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre
annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al
pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a
titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1
marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a
titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto
legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonche' l'onere riguardante la
concessione della indennita' di caropane di cui al decreto
legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
Con la stessa aliquota di contributo si copre altresi', per le
pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di
pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla
base della retribuzione annua di lire 24.000.
Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si
copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo
della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e
quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
La misura del contributo sara' variata nel caso in cui alle
competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di
carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle
competenze in vigore alla data del 1 aprile 1948.
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