Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 906 del 29/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1949)
Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.
Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero del tesoro, e' autorizzato ad accordare, d'intesa col
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti
il credito agrario di miglioramento tenuto conto del volume delle
opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al
ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi
bellici nonche', in ogni caso, con preferenza, e precedenza alle
domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle
cooperative agricole - anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni
trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e
duecentomilioni, al tasso del cinque per cento.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalita' relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma,
precedente.
Ai fini del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire un
miliardo e duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
