Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 927 del 23/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1949 (ediz. straord.))
Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonche' per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine, alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei contingentamenti.
Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonche' per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine, alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei contingentamenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:
a) amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile
1943, n. 245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge
riguardante la disciplina, dei consumi degli ammassi e dei
contingentamenti, purche' si tratti di reati punibili con la,
reclusione non superiore nel massimo a, sei anni, anche se congiunta
a pena pecuniaria;
b) commutazione dell'ergastolo, in anni ventiquattro di
reclusione e condono di cinque anni della pena, afflittiva e di lire
300.000 della pena pecuniaria, nonche' delle pene accessorie, per
tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e
puniti con pene superiori nel massimo a sei anni; stabilendo che
l'amnistia, e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e
stabilendo, altresi', che l'amnistia non debba far cessare
l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui
sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949
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