Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 939 del 09/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1949)
Autorizzazione della spesa di lire 360.000.000 per la riparazione del danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine.
Autorizzazione della spesa di lire 360.000.000 per la riparazione del danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:
a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle province di
Grosseto e Siena;
b) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3-10 dicembre 1948 nelle province di Rieti
e Terni;
c) Lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.
Con le dette somme da iscriversi in appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio 1948-49, si provvedera' nei Comuni che saranno
determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e
sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata,
con le modalita' indicate nell'ultimo n. 1010;
d) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della
spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento,
decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico,
delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche', di edifici
destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli
indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649;
e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e
rustici di proprieta' privata, limitatamente alle opere
indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
Alla spesa autorizzata col presente, articolo si fa, fronte per
lire 70.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento
effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per lo esercizio 1948-49 in base al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50.000.000 con le
maggiori entrate previste dal quinto provvedimento di variazione al
bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 8 luglio 1949, n. 421).
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
