Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 939 del 09/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1949)
Autorizzazione della spesa di lire 360.000.000 per la riparazione del danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:
    a)  lire  50.000.000  per  la riparazione dei danni provocati dal
terremoto  verificatosi  il  3-10  novembre  1948  nelle  province di
Grosseto e Siena;
    b)  lire  50.000.000  per  la riparazione dei danni provocati dal
terremoto  verificatosi il 3-10 dicembre 1948 nelle province di Rieti
e Terni;
    c)  Lire  20.000.000  per  la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.
  Con  le  dette somme da iscriversi in appositi capitoli dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici per
l'esercizio   1948-49,   si   provvedera'   nei  Comuni  che  saranno
determinati  con  decreto  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici di
concerto col Ministro per il tesoro:
    a)  all'esecuzione  di  lavori  di  puntellamento,  demolizione e
sgombero;
    b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
    c)  alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata,
con le modalita' indicate nell'ultimo n. 1010;
    d)  alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della
spesa  per  la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento,
decorazione  e  abbellimento  di  edifici pubblici e di uso pubblico,
delle  Amministrazioni  provinciali  e  comunali, nonche', di edifici
destinati  ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli
indicati  nei  decreti  legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649;
    e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa,  per  la  riparazione  o  ricostruzione di fabbricati urbani e
rustici    di    proprieta'   privata,   limitatamente   alle   opere
indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
  Alla  spesa  autorizzata  col  presente, articolo si fa, fronte per
lire  70.000.000  con  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
effettuato  nel  capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero
dei  lavori  pubblici  per  lo  esercizio  1948-49 in base al decreto
legislativo  17  aprile  1948,  n.  846  e per lire 50.000.000 con le
maggiori  entrate  previste dal quinto provvedimento di variazione al
bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 8 luglio 1949, n. 421).
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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