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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le aliquote dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed
artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il
periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi
anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle
lettere p) e q) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge
come segue:
p) piu' di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;
q) piu' di 244.000 metri, L. 2.200;
e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:
Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o
rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita'
superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non,
misurante:
a) fino a 4.000 metri, L. 28;
b) piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille
metri;
c) piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.
Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della
liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si
arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.