Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 958 del 29/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1949)
Disposizioni per la cinematografia.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   nel   settore
cinematografico:
    a)  attua  le  provvidenze  stabilite  a  favore della produzione
cinematografica nazionale;
    b) accerta la nazionalita' dei film;
    c)   promuove   e   cura   i   rapporti  concernenti  gli  scambi
cinematografici con l'estero;
    d)  promuove  e  coordina  le  iniziative  aventi  per  scopo  il
miglioramento   e   lo  sviluppo,  della  produzione  cinematografica
nazionale   e   la  diffusione  dei  film  nazionali  in  Italia,  ed
all'estero;
    e)  esercita  la  vigilanza,  sugli Enti, sulle attivita' e sulle
manifestazioni  cinematografiche,  che abbiano carattere di interesse
pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
    f)  esercita  la vigilanza, governativa sui film nei limiti delle
disposizioni vigenti;
    g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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