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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 966 del 15/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1950)
Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10? delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.
Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10? delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
indire un concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneita'
professionale, a posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del
ramo esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data
di pubblicazione della presente legge, di licenza di scuola
secondaria inferiore e che si trovino distaccati agli uffici, e vi
abbiano disimpegnato soddisfacentemente mansioni di carattere
amministrativo o tecnico amministrativo per un periodo continuativo
di almeno un anno, con 300 giornate di effettiva presenza al 31
dicembre 1948.
Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:
a) gli agenti di cui al precedente comma che, nel quadriennio
1946-49, siano stati restituiti agli impianti di provenienza per
ragioni di servizio;
b) gli agenti del personale subalterno degli uffici che si
trovino nelle stesse condizioni degli agenti di cui al presente
articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.
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