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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 968 del 24/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
    Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Sono  ammessi  nella carriera di concetto della Corte dei conti,
mediante concorso per titoli ed esami:
      a)  i  funzionari  dei  ruoli delle Amministrazioni dello Stato
muniti  di  laurea  in  giurisprudenza,  i  quali abbiano due anni di
servizio di gruppo A qualificato "ottimo";
      b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianita' di
      iscrizione   e   gli  avvocati  iscritti  nei  rispettivi  albi
      professionali;
c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso
della  laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando
di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo",
ivi  compreso,  per  non  piu'  di  due  anni,  il  servizio  da essi
eventualmente  prestato  nello stesso gruppo di altre Amministrazioni
statali".
  Art. 12. - E' sostituito dal seguente:
  "Ai  concorsi  per il grado di aiuto referendario gia' banditi alla
data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n.
589,  e  alle  nomine  dei vincitori, si applicano le norme in vigore
alla data del decreto medesimo.
  Tali  norme  si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio,
ai  concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in
vigore  del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data
medesima".
 
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