Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 995 del 24/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1950)
Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.
Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma
secondo) e 28 (commi primo e secondo) del testo unico dei
provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13
novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile
1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 18 (comma quinto). - La patente e' valida, per un anno,
soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di L.
120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non
inferiore a L. 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verra'
fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle
operazioni".
"Art. 20 (comma secondo). - Le licenze consolari di cui al comma
precedente sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di
stazza netta".
"Art. 23. - Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero
degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di
rappresentanti sara' sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000
da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di
rappresentanza".
"Art. 268 (comma secondo). - E' stabilita a carico dei vettori e
dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma
dell'art. 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai
porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente
ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.
"La tassa di cui al comma precedente e' accertata dagli ispettori
di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di
approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati,
controllato dall'ispettore predetto con il concorso del commissario
governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.
"Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185
del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10
luglio 1901, n. 375, l'ispettore di frontiera puo' prendere visione
dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterra'
opportuni per il controllo di sua competenza.
"La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata, alla Sezione
di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di
versamento emesso dall'ispettore.
"Nei casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani
di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione,
gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del
Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera".
"Art. 28 (commi primo e secondo). - L'imbarco degli immigranti
dovra' dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella
prima parte dell'art. 5.
"E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di
emigranti in porti esteri, che non siano di la' dell'oceano, ed e'
pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non
italiano. In entrambi i casi si puo' fare eccezione al divieto, con
permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri
nell'interesse degli emigranti.
"Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del
precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra,
ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sara'
subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte
dell'art. 26 che e' a carico del vettore o degli enti che siano
all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di
emigranti diretti a porti transoceanici".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
