Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1043 del 04/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1950)
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
588, e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale
carabinieri viene effettuata:
a) nella misura della meta' dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli e per esami fra i civili;
b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante
concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti
a ferma o a rafferma;
c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri
soggetti a ferma o a rafferma nonche' fra gli allievi carabinieri che
non abbiano superato il 28° anno di eta' e siano in possesso della
licenza di scuole medie inferiori.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in
ragione proporzionale.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa.
I provenienti dai civili dovranno:
possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie
inferiori;
aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di eta'. Per
coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di eta' e'
elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro
che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono
essere stati discriminati;
essere celibi o vedovi senza prole;
possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di
idoneita' morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di
sezione;
essere di statura non inferiore a metri 1,70;
avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che
possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti
le facolta' mentali.
I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla
lettera c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali
con le stesse modalita' stabilite negli articoli 2 e 3 del presente
decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo
le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del
corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Quelli che per non conseguita idoneita' al grado di vicebrigadiere
o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualita' di
allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive
legioni di provenienza".
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