Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1043 del 04/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1950)
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
588, e' sostituito dal seguente:
  "L'ammissione  ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale
carabinieri viene effettuata:
    a)  nella  misura  della  meta'  dei  posti disponibili, mediante
concorso per titoli e per esami fra i civili;
    b)  nella  misura  di  un  terzo  dei posti disponibili, mediante
concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti
a ferma o a rafferma;
    c)  nella  misura  di  un  sesto  dei posti disponibili, mediante
concorso  per  titoli  e  per esami fra gli appuntati e i carabinieri
soggetti a ferma o a rafferma nonche' fra gli allievi carabinieri che
non  abbiano  superato  il 28° anno di eta' e siano in possesso della
licenza di scuole medie inferiori.
  I  posti  eventualmente  rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera  a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati  in  aumento  alle  aliquote di cui alle lettere b) e c) in
ragione proporzionale.
  I  posti  eventualmente  rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera  b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa.
  I provenienti dai civili dovranno:
    possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie
inferiori;
    aver  compiuto  il  18°  e  non superato il 22° anno di eta'. Per
coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di eta' e'
elevato  a  28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro
che  siano  stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono
essere stati discriminati;
    essere celibi o vedovi senza prole;
    possedere  i  requisiti  richiesti  da  uno speciale attestato di
idoneita'  morale  da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di
sezione;
    essere di statura non inferiore a metri 1,70;
    avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
    avere  costituzione  fisica robusta e assenza di ogni sintomo che
possa  far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti
le facolta' mentali.
  I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla
lettera  c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali
con  le  stesse modalita' stabilite negli articoli 2 e 3 del presente
decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
  Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo
le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del
corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
  Quelli  che per non conseguita idoneita' al grado di vicebrigadiere
o  per  qualsiasi  altro  motivo  dovessero cessare dalla qualita' di
allievi   sottufficiali,  saranno  fatti  rientrare  alle  rispettive
legioni di provenienza".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022