Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 169 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1950)
Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante
concorso  per  titoli  -  un reclutamento straordinario nell'Arma dei
carabinieri,  di  110  tenenti  e  di  80  sottotenenti  in  servizio
permanente effettivo, ripartiti come segue:
    1. - Tenenti:
      a)  75  tratti  dai  capitani  e dai tenenti di complemento dei
carabinieri  che  abbiano  appartenuto  a  comandi, reparti o servizi
partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano
ottenuto  il  riconoscimento  della  qualifica  di  partigiano  o  di
patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
      b)  15  tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di
fanteria,  cavalleria,  artiglieria e genio in servizio presso l'Arma
dei  carabinieri,  dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore
della presente legge;
      c)  20  tratti  dai capitani e dai tenenti di complemento delle
armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio  e del servizio
automobilistico  che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi
partecipanti  al  conflitto  1940-45  nelle  forze  regolari,  ovvero
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di
patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
  I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote,
per  mancanza  di  concorrenti  dichiarati  idonei,  sono devoluti in
aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel
precedente comma.
    2. - Sottotenenti:
      a)  25  tratti  dai  tenenti  e dai sottotenenti di complemento
delle  armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio
e  dal  servizio  automobilistico  che abbiano appartenuto a comandi,
reparti  o  servizi  partecipanti  al  conflitto  1940-45 nelle forze
regolari,  ovvero  abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica
di  partigiano  o  di  patriota,  "che siano reduci dalla prigionia o
dall'internamento;
      b)  55  tratti  dai  sottufficiali  dei carabinieri in carriera
continuativa  che  abbiano  appartenuto  a comandi, reparti o servizi
partecipanti  al  conflitto  1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di
patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
  I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote,
per  mancanza  di  concorrenti  dichiarati  idonei,  sono devoluti in
aumento dell'altra aliquota.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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