Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 190 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
"La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara'
applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di
gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta
tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di
attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al
30 giugno 1950".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti commi non si
applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in
precedenti promozioni e di esse non si potra', fruire per conseguire
piu' di una promozione".
Art. 3. - Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale
e dei Provveditorati agli studi potra' partecipare al concorso
riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in
materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite
in una facolta' di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo
B, anche se in possesso del diploma di maturita' classica o
scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo
corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti,
sempreche' il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per
almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il
concorso e' bandito".
Art. 3-bis (nuovo). - Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di
2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli
studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice
provveditore agli studi e di segretario capo.
Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale
insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali
e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione,
sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da
disposizioni di leggi speciali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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