Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 220 del 11/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1950)
Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio.
Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati
riammessi in servizio in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6
gennaio 1944, n. 9, e dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944,
n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorse
dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle
direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a
quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianita' di
servizio.
Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da
sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno
richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1 gennaio 1944.
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