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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 224 del 04/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a
titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le
funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica,
possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in
servizio presso Universita' o Istituti di istruzione universitaria ai
quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo.
"Il Ministro per la pubblica istruzione puo' comandare presso
l'Amministrazione centrale; con compiti ispettivi, non piu' di due
ragionieri capi di prima classe.
Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso
l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.
"Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma
gravera' sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale
del Ministero della pubblica istruzione".
Art. 2-bis (nuovo). - "Il Ministro per la pubblica istruzione, ai
sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato
dall'art. 17 del decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 46, e' autorizzato
a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore
amministrativo del ruolo del personale delle segreterie
universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto
superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore
amministrativo dell'Istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio
1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439".
Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei
singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno
partecipare, osservate le modalita' prescritte dalle disposizioni
vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto
citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano
esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni
presso le segreterie delle Universita' - o dei relativi istituti,
biblioteche ed uffici - o degli Istituti di istruzione universitaria
di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e
requisiti".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"L'anzianita' di servizio prevista ai fini del presente articolo e'
ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati
o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro
che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime
fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati
od internati per motivi di persecuzione razziale, sempreche' essi
abbiano i requisiti prescritti".
Art. 3-bis (nuovo). - "I funzionari di ruolo di gruppo B (grado 7°)
che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle
Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria ed abbiano
esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le
funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale
servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno
nell'interesse dell'Amministrazione, la nomina a direttore
amministrativo di terza classe (grado 7°), conservando tale qualifica
ai sensi del precedente art. 2.
"Le assegnazioni al grado 7° del gruppo A, di cui al presente
articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi
non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento".
Art. 3-ter (nuovo). - "I vincitori dei concorsi interni, indetti e
regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata,
per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie
universitarie, sempreche' risultino tra i vincitori dei concorsi di
cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con
decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data
dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le
segreterie universitarie nel 1947, in base all'art. 1 del regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 6,
comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 301".
Art. 4. - L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato
nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi
speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre
1937, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della legge 6 luglio
1940, n. 1038, sara' considerato, agli effetti giuridici, in servizio
dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1
aprile 1939, se appartenente al gruppo di ragioneria, e cio' agli
effetti della promozione effettiva al grado 8° del gruppo A ed al
grado 9° del gruppo B.
"Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi
indetti a norma dell'art. 3, i periodi minimi per la promozione ai
gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C,
sono ridotti di un anno e mezzo".
Art. 4-bis (nuovo). - "Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui
alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde dal
limite di eta' nei confronti di coloro che, alla data predetta,
abbiano esercitato per almeno due anni presso le Universita' e gli
Istituti universitari di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso".
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle
Universita' o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, o degli
Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai
concorsi di cui al precedente art. 3 o, partecipandovi, non consegue
il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti
dall'annessa tabella, puo' essere trattenuto in servizio finche' non
siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e,
in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952".
Art. 7. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Puo' essere trattenuto in servizio finche' non siano venute a
cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso,
non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con
qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio
di prima, seconda e terza categoria di cui al regio decreto-legge 4
febbraio 1937, n. 100".
Art. 9. - E' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere
nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a
tutto il 31 dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo
delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31
dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,
n. 238".
Art. 9-bis (nuovo). - Il personale di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli
statali abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni
universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun
trattamento di quiescenza a carico delle Amministrazioni stesse,
neanche sotto forma assicurativa, potra', su domanda, chiedere la
valutazione per intero di detto servizio previo pagamento di un
contributo, per ciascun anno valutato pari al 3 per cento dello
stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle
Universita' e agli interessati gli eventuali contributi
rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai
sensi del precedente comma.
"Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i
contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti
dai rispettivi ordinamenti interni".
Art. 9-ter (nuovo). - "Il servizio non di ruolo prestato nelle
Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli
statali puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai
fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva
durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per
cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della
domanda. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio
il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima
retribuzione.
"I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi
del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita'
per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennita' sia
stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo
Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente
versati per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, per il
periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo".
La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, e' sostituita
dalla seguente:
Numero
Grado Qualifica dei posti
-----------------------------------------------------------------
9° - Archivista capo . . . . . . . . . . . . . . 24
10° - Primo archivista. . . . . . . . . . . . . . 64
11° - Archivista. . . . . . . . . . . . . . . . . 130
12° - Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
13° - Alunno d'ordine . . . . . . . . . . . . . . 117
----
690
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
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