Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 265 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1950)
Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  6  del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, e' modificato
come segue:
  Art.  6.  -  Gli  agenti  obbligati  all'uso della divisa, potranno
prelevare   capi  di  vestiario  pel  cui  acquisto  lo  Stato  abbia
contribuito,  in  misura  di  due  camiciotti,  per ogni anno; di due
berretti,  di  una  divisa  estiva,  di  una  divisa invernale, di un
mantello, di quattro camicie e di due cravatte per ogni due anni.
  Ogni  maggiore  prelevamento,  se  consentito dall'Amministrazione,
resta  a  completo carico dell'interessato, e importa l'aumento delle
ritenute mensili nella misura che verra' fissata dall'Amministrazione
stessa.
  Al  personale  che,  oltre  il  termine di due anni considerato nel
primo comma del presente articolo, abbia saputo mantenere in decoroso
uso, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione, i berretti, la divisa
estiva,  la  divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte,
senza  alcun  maggiore  prelevamento, sono conferiti premi in danaro,
scomputabili  sulle  quote a carico degli interessati, nelle seguenti
misure:
    1)  un  sesto  del  costo complessivo dei capi di vestiario sopra
indicati, per il terzo anno compiuto dall'ultimo prelevamento;
    2)  due  ulteriori  sesti  del costo complessivo predetto, per il
quarto anno compiuto dopo l'ultimo prelevamento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 aprile 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022