Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 268 del 09/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1950)
Estensione a tutti i sanitari laureati ed alle ostetriche del disposto di cui all'articolo 2, comma a), capoverso quinto, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle norme transitorie per i concorsi sanitari.
Estensione a tutti i sanitari laureati ed alle ostetriche del disposto di cui all'articolo 2, comma a), capoverso quinto, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle norme transitorie per i concorsi sanitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quinto capoverso del comma a) dell'art. 2, della legge 1 marzo
1949, n. 55, viene sostituito dai seguenti:
"Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato
negli istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1631, o in cliniche universitarie, e' riservata una valutazione di
punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale.
La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se
interinale e' riservata:
1) nei concorsi per i posti di veterinario condotto, al servizio
prestato nelle cliniche ed istituti universitari, ovvero negli
istituti zooprofilattici o sperimentali ad essi equiparati;
2) nei concorsi per i posti di chimico, al servizio prestato
negli istituti e laboratori universitari, ovvero nei centri ad essi
equiparati;
3) nei concorsi per i posti di ostetrica condotta, al servizio
prestato negli istituti e cliniche universitarie del ramo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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