Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 278 del 28/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facolta' non
formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere
conforme della stessa Facolta', provvede, nei due anni successivi,
alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facolta'
universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi
dell'art. 78, comma secondo, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592".
Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I docenti, di cui al precedente art. 1, rimarranno in servizio
quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla
decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui
all'art. 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano
dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo
comma dell'art. 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo
quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli
effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal
Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano
presentemente servizio"
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"I docenti, di cui al precedente art. 1, che non si presentino ai
concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur
partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al
procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2, non siano
dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle
funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a
tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il
bando dei concorsi di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi,
fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati
approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno
accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei".
Art. 5. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad
ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio
dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti
del concorso superato".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di
ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sara' tenuto conto del
servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al
primo comma del presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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