Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 416 del 11/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 33 luglio
1947, n. 961, e' ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 8. - Il primo coma e' sostituito dai seguenti:
"Per la meta' dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di
istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai
precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la meta' dei posti che si
renderanno vacanti entro il 1 ottobre 1949, saranno indetti una sola
volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli
riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre
negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal
1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi,
necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso
al sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5
maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli
idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto
luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio
decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081".
"La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche
quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo".
Art. 9. - Il n. 3 e' sostituito dal seguente:
"3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di
polizia per comportamento contrario al regime fascista".
Art. 13-bis (nuovo). - "Le Commissioni giudicatrici sono costituite
di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica
istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno
alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n.
2081".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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