Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 498 del 04/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di eta'.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di eta'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre
1947, n. 1251, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I professori universitari, compiuto il 70° anno di eta',
assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno
accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i
relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni vigenti; le facolta' provvederanno
all'insegnamento nelle forme e con le modalita' stabilite dalle
disposizioni medesime".
Sono aggiunti infine i seguenti commi:
"Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va
riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore nonche' quella prevista
per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si
tiene conto dei professori fuori ruolo".
"Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e' abrogato".
Art. 1-bis (nuovo). - "A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il
limite di eta' di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592, e' stabilito in anni 70".
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Il professore collocato fuori ruolo e' tenuto a svolgere attivita'
scientifica e didattica secondo modalita' che saranno determinate con
provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta
delle competenti autorita' accademiche, avuto riguardo alle
disponibilita' degli istituti e dei mezzi, e specialmente in
relazione alle esigenze delle ricerchie sperimentali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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