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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 521 del 11/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1950)
Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.
Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai professori degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria ed artistica appartenenti ai ruoli speciali transitori e
non provenienti da altri ruoli di professori degli stessi istituti e
scuole spettano le competenze fondamentali dei professori di grado
iniziale cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti
disposizioni. Tutte le altre competenze comunque denominate sono
regolate dalle norme relative.
Le stesse disposizioni si applicano ai professori non di ruolo che
occupano:
1) cattedre di ruolo ordinario, con l'orario completo previsto
per ciascuna di esse;
2) posti di insegnamento esattamente corrispondenti ai
precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario;
3) posti di insegnamento esattamente corrispondenti a posti
compresi in ruoli transitori, o speciali transitori.
Ai professori di cui al primo comma spettano inoltre, in base
all'anzianita' calcolata a norma del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1127, gli aumenti periodici previsti per il grado iniziale e
successivamente per il grado immediatamente superiore dalle
disposizioni vigenti per i dipendenti dalle Amministrazioni dello
Stato.
Per il trattamento economico dei professori di ruolo ordinario
ammessi nei ruoli speciali transitori, si applica il disposto
dell'art. 7, comma primo, del citato decreto legislativo.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge, si osservano le
disposizioni del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539,
modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
31 dicembre 1947, n. 1687 e, per le scuole e gli istituti di
istruzione artistica, il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.
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