Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 590 del 04/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.
Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministero del tesoro di disporre con propri
decreti l'accertamento della consistenza dei beni, diritti ed
interessi italiani situati all'estero, che possano essere soggetti a
perdita per effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso
esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430.
Con gli stessi decreti potra' essere stabilito e regolato, ai fini
suindicati, l'obbligo della denuncia dei suddetti beni, diritti ed
interessi da parte dei rispettivi titolari.
L'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine
all'uopo prescritto, estingue l'infrazione di omessa denuncia o
cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti
disposizioni.
L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma e'
punita con l'ammenda fino a lire trentamila.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
