Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 647 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1950)
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indicazione delle opere.
A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio
1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze
e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla
legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico
interesse nelle localita' economicamente depresse delle regioni e
province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3
della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della
"Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale".
Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la
sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la
trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la
riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli
acquedotti e relative fognature principali.
Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore,
sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di
questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con
preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5
della legge 10 agosto 1950, n. 646.
L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa
l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto
1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della
medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia
meridionale e insulare.
La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal
Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.
Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni
espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non
rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i
finanziamenti previsti dall'art. 5.
Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte
mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti.
L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti
dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa,
puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando
le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe
operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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