Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 728 del 08/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 settembre 1950)
Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma  dell'art.  1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n.
127, e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Dal  giorno  in  cui  si  e'  verificato l'evento di guerra cui si
riferisce   il  precedente  comma  al  giorno  in  cui  ha  luogo  la
requisizione  per  acquisto,  saranno  corrisposte  all'armatore o al
proprietario  della  nave  o  del  galleggiante le sole quote b) e c)
della parte A) della indennita' di requisizione prevista dal seguente
art.  30.  Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso
corrisposte  per  un  periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla
data  dell'evento  di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla
quale e' cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso
di requisizione".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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