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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 738 del 30/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 settembre 1950)
Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.
Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in
ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n.
384, anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli
ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o
dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera
c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' dagli
articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 490, e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947,
tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di
decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o
in ausiliaria o di dispensa dal servizio.
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