Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 786 del 21/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:

  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  inquadrato  ai  sensi dei precedenti articoli ha la
facolta'  di  passare  da  cattedra  di  corsi a cattedra di scuole e
viceversa.
  "Al  personale  insegnante  di  materie  tecniche  (industriali  od
agrarie),  inquadrato  ai sensi dei precedenti articoli, e' conferita
la  direzione  delle  scuole ove prestano servizio che derivino dalla
trasformazione di corsi.
  "Al  personale  stesso,  trasferito,  a  domanda o per servizio, in
scuole,  o  passato  dalla  cattedra  di materie tecniche a quella di
materie scientifiche nelle scuole, e' consentito sia il ritorno nelle
scuole  derivanti  dalla  trasformazione  dei  corsi  in cui prestava
servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.
  "Lo   stesso  personale  puo'  essere  trasferito,  a  domanda,  in
qualunque  scuola  sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di
materie tecniche e, per incarico, la direzione".
  Art.   5  (nuovo).  -  "Gli  insegnanti  dei  corsi  di  avviamento
professionale  che  fossero  eventualmente riassunti in servizio dopo
l'entrata  in  vigore del presente decreto, per effettive esigenze di
servizio  o  nominati  successivamente,  saranno inquadrati nel ruolo
transitorio previsto dall'art. 4.
  "Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del
comma  precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3 del presente decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a By di Ollomont, addi' 21 agosto 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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