Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 923 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1950)
Organici provvisori degli ufficiali della Aeronautica militare.
Organici provvisori degli ufficiali della Aeronautica militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti
gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali
sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.
Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere
variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta
del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro,
ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare
aumenti di spesa. La facolta' puo' essere esercitata fino al 31
dicembre 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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