Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 927 del 16/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1950)
Modificazione al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli alto atesini.
Modificazione al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli alto atesini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Quando il titolare delle facolta' di cui negli articoli 1, 2 e 11
del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sia scomparso in
guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia
stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se
ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le
facolta' stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori
non emancipati nati dal matrimonio che posseggano la di lui
cittadinanza, verranno esercitate dalla moglie stessa, a pena di
decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
