Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 981 del 21/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1950)
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire un miliardo da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio  finanziario  1949-50,  per provvedere, in dipendenza dei
danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del
gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:
    a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge
30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno
1918,  n.  1019,  per  lavori  di  riparazione di strade provinciali,
comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
    b)  alla  concessione,  a  favore  dei  consorzi o dei comuni, di
sussidi  nella  misura  del  70  per  cento della spesa per lavori di
riparazione  o  ricostruzione  di opere idrauliche di 3ª categoria, e
del 50 per cento per quello di 4ª e 5ª categoria o non classificate;
    c)  alla  concessione  di sussidi, nella misura della meta' della
spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di
fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
    d)  alla  concessione  di  sussidi  nella  misura del terzo della
spesa,  per  lavori  di  riparazione o ricostruzione di scuole e case
comunali,  nonche'  di  edifici  destinati  ad  uso  di  culto  e  di
beneficenza,   che   rientrino   fra   quelli  indicati  nei  decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
    e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della
spesa   riconosciuta   ammissibile,   per  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione  di  fabbricati urbani di proprieta' privata, destinati
ad   uso   di   abitazione,  limitatamente  alle  opere  strettamente
indispensabili ai fini della abitabilita'.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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