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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari
di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei
carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati
al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di
congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti
giorni dell'ultima paga percepita.
Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per
comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli
eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a
venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o
rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si
calcola per un anno intero.
Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto
inferiore al normale, il premio di congedamento e' ridotto dalla
meta' al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.
Nessun premio e' dovuto al personale prosciolto dalla ferma per
motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.